La classificazione degli interventi edilizi è per alcuni versi un tema annoso, a causa della loro non facile individuazione, e questo perché il range degli interventi realizzabili sul territorio è molto vasto, merito anche della continua modifica delle regole da rispettare.
Ma allora quando possiamo parlare di ristrutturazione e quando di nuova costruzione?
Definiamo la Ristrutturazione Edilizia.
Il modo migliore per comprendere appieno il significato di ristrutturazione edilizia, è attraverso l’esame delle norme che la definiscono:
Art. 3 del D.P.R. 380 del 2001 – “interventi di ristrutturazione edilizia”
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e successivemodificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Definiamo la nuova costruzione.
Con riferimento al citato art.3 del DPR 380/2001, si definiscono “interventi di nuova costruzione” tutti quelli non rientranti nel suddetto articolo.
La giurisprudenza in merito a tale definizione, ultimamente ha affermato attraverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2397, che l’elemento che, in linea generale, contraddistingue la ristrutturazione dalla nuova edificazione deve rinvenirsi nella già avvenuta trasformazione del territorio, mediante un’edificazione di cui si conservi la struttura fisica (sia pure con la sovrapposizione di un “insieme sistematico di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”: art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia) ovvero la cui stessa struttura fisica venga del tutto sostituita, ma – in quest’ultimo caso – con ricostruzione, se non “fedele”, comunque rispettosa della volumetria e della sagoma della costruzione preesistente.
Bisogna altresì evidenziare, che ancor più in dettaglio, ai sensi dell’art.3 del Testo Unico dell’Edilizia, comma 1, lettera d), rientrano tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, la demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto alla costruzione preesistente; mentre alla lettera e) dello stesso articolo tra “interventi di nuova costruzione”, rientrano quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Altrettanto si evince dalla normativa statale di principio, che nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2013 n. 5822, precisa le definizioni di “ristrutturazione” e “nuova costruzione”, affermando che un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell’edificio preesistente – intesa quest’ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.